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N. IT20/0114

64015 Nereto (TE) - Piazza G. Marconi,10

0861/82809

0861/808255

Internet : www.poliservice.org

E-mail : informazioni@poliservice.org

Cod. Fisc. e P.I.V.A. : 01404160671


Piazza G. Marconi, 10. - 64015 Nereto (Te) Telefono +39.0861.82809 - Fax +39.0861.808255

email:acquisti@poliservice.org


DISCIPLINARE DI GARA

GARA TELEMATICA SULLAPIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT HT TPS://POLISERVICE.SIAWEB.IT/

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016

APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ASSISTENZA AL CARICO E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI URBANI -ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO COMUNALE MANUALE - PULIZIA AREE VERDI – RIMOZIONE ERBE SPONTANEE.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12:00 del 28 Febbraio 2023


CIG: 96199276E4

  1. PREMESSE

    Con Verbale di Consiglio di amministrazione del 16-01-2023 Poliservice Spa ha provveduto ad indire la gara d’appalto, approvando i relativi atti di gara, per l’affidamento del Servizio in oggetto, stabilendo, tra l’altro, di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)

    Il luogo di svolgimento del servizio sono i territori dei Comuni aderenti dell’Unione di Comuni “Città territorio Val Vibrata” con sede legale in Sant’Omero (TE).

    La Stazione Appaltante della presente procedura è Poliservice Spa – P.zza G. Marconi n. 10– C.A.P. 64015

    – Nereto (TE). Sito internet: www.poliservice.org .

    Poliservice Spa è la società aggiudicatrice per la quale viene indetta la presente procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

    Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dr. Gabriele Ceci, direttore generale della Poliservice Spa e-mail: direttore@poliservice.org .


    La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza la piattaforma di e-procurement della società “Software Consulting S.r.l,””, alla quale è possibile accedere dall’indirizzo Internet: https://poliservice.siaweb.it/

    Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma,

    occorre far riferimento alle Guide, Manuali, FAQ, Help desk ed ogni altro materiale messo a disposizione sul sito internet anzidetto.



  2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

    1. DOCUMENTI DI GARA

      La documentazione di gara comprende:

      1. Bando di gara;

      2. Disciplinare di gara;

      3. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;


      La documentazione di gara è disponibile, per l’accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla pagina web del portale ttps://poliservice.siaweb.it/ dedicata alla presente procedura, alla sezione “HOME”, nonché sul sito istituzionale della Poliservice Spa sezione “SOCIETA’ TRASPARENTE - Bandi di gara e contratti – Bandi di gara Attivi”.


    2. CHIARIMENTI

      Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale https://poliservice.siaweb.it/ utilizzando l’apposita funzione presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Febbraio 2023

      La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

      Non saranno prese in considerazione e quindi non avranno riscontro le richieste di chiarimenti non conformi ai suddetti termini e modalità di inoltro e il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre i termini stabiliti.

      Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale https://poliservice.siaweb.it/ entro il 20/02/2023 e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.

      L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.


    3. COMUNICAZIONI

      Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti alla presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma telematica https://poliservice.siaweb.it/. Quest’ultima trasmetterà apposito “avviso” all’indirizzo di posta elettronica dell’operatore economico da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma.

      Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso). Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo e-maildel legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale.

      In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

      In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.


  3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

    L’appalto ha per oggetto il servizio di supporto alla gestione dei rifiuti urbani - assistenza al carico e movimentazione rifiuti urbani -attività di spazzamento comunale manuale - pulizia aree verdi – rimozione erbe spontanee.

    L’Appalto è costituito da un unico lotto poiché il carattere dell’unitarietà è imposto dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazioni materiali e giuridiche dei luoghi entro cui operare. Inoltre, l’accorpamento in un solo lotto è legato all’esigenza di coordinare le varie attività oggetto dell’appalto unitario, assicurandone la corretta esecuzione, una più efficace fruizione del complesso delle attività in cui si articola l’appalto e di realizzare conseguenti risparmi di spesa, attraverso una gestione globale del servizio. Infatti, con riguardo specifico a quest’ultimo aspetto, l’esigenza di assicurare la razionalizzazione ed il contenimento dei costi, appare ragionevolmente perseguibile solo attraverso le economie di scala derivanti da una necessaria aggregazione e centralizzazione dell’appalto in un lotto unico.

    Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto



    n.


    Descrizione servizi LOTTO 1


    CPV

    Importo, al nettodi IVA

    1

    Importo complessivo


    Euro 3.425.000,00

    (oltre IVA)

    2

    Oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso


    Euro 40.000,00

    (oltre IVA)


    L’importo complessivo presunto del servizio oggetto di gara ai fini del solo calcolo è di € 3.425.000/00 oltre IVA come di legge, di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 40.000,00 non soggetti a ribasso;

    Il prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso sono:

    di Euro 685.000,00 (oltre IVA) annui per il periodo di durata contrattuale, di cui oneri annuali per la sicurezza da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari ad Euro 8.000,00.

    La Poliservice Spa, ai sensi dell’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e con riferimento all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di esercitare l’opzione della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, pari a Euro 342.500,00 (oltre IVA).

    Pertanto, ai soli fini ed ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto posto a base di gara, comprensivo della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, è pari a Euro 3.425.000,00 (oltre IVA), di cui Euro 40.000,00 per costi di manodopera soggetti a ribasso,

    Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato sulla base del numero dei carichi effettuati.


    L’importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel “Capitolato di gara”. L’importo posto a base gara è comprensivo delle forniture delle attrezzature e dei materiali di consumo per l’esecuzione di tutti i servizi.


  4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI


      1. DURATA

        La durata dell’appalto è di mesi 60 (sessanta), decorrenti dalla data di avvio del servizio previsto, al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto, salvo l’eventuale subentro del gestore unitario individuato dal competente AGIR (Ambito regione Abruzzo) o dalla competente Sub-ambito. In tal caso è prevista, da parte della Poliservice Spa, la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l’appaltatore individuato con la presente procedura di gara.

        Si sottolinea che, come consentito dall’articolo 8 della Legge 120/2020, è sempre autorizzata “l’esecuzione del contratto in via d’urgenza”, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 e degli altri requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nonché, quindi, prima della stipula del contratto.


      2. OPZIONI E RINNOVI

    È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.

    Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, nel rispetto e nei

    limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

    La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta che in nessun caso l’Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.

    Nel contratto di appalto sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa, ai sensi della quale il servizio se cesserà prima della scadenza ivi pattuita il medesimo contratto si riterrà automaticamente risolto di diritto a partire dall’effettivo avvio della gestione dei servizi in oggetto in via unificata dall’AGIR (Autorità d’Ambito Regionale Abruzzo), all’interno del quale sono compresi i territori dei Comuni aderenti all’Unione di Comuni “Città territorio Val Vibrata” con sede legale in Sant’Omero(TE) e il Comune di Bellante (TE), senza che l’aggiudicatario abbia diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun compenso, indennizzo, risarcimento o a qualsiasi attribuzione comunque denominata per il periodo di tempo residuale in cui i servizi non saranno svolti.


  5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

    Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

    Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

    È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

    È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

    È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

    I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

    Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

    1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

    2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora

      in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

    3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

    Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

    Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.

    A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

    Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.


  6. REQUISITI GENERALI

    Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

    Tutti i requisiti richiesti generali, speciali, di idoneità, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale devo essere posseduti dal partecipante al momento della presentazione dell’offerta a pena esclusione.

    La stazione appaltante Poliservice si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario di iscriversi (qualora non lo fosse e la stazione appaltante lo ritenesse necessario) nell’elenco dei fornitori,prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della

    provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

    La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.


  7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

    I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

    Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

    La verifica circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ai sensi dell’art. 216, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che qualora non risultasse possibile (per ragioni tecniche) e/o obbligatorio (in base alla normativa vigente al momento delle verifiche) procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti o di parte di essi si potrà procedere anche d’ufficio secondo le procedure tradizionali.


      1. REQUISITI DI IDONEITÀ


            1. Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

            2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, almeno per le seguenti categorie e classi minimali:

        • categoria 1: servizio di spazzamento comunale [art. 8, comma 1, lett. a), del DM 120/2014], classe e): popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. e), del DM 120/2014] o classe superiore, con abilitazione ai seguenti specifici servizi:

          In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016, di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, tale requisito di cui al punto 7.1.1), non frazionabile, dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti al Raggruppamento mentre il requisito di cui al punto 7.1.2) dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016; per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio. Tutti i partecipanti dovranno possedere il requisito di cui al punto 7.1.1).

          Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

          Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti o diversamente allegare alla domanda di partecipazione l’Atto autorizzativo all’esercizio dell’Impianto di recupero delle frazioni di rifiuti non pericolosi in caso di proprietà dello stesso, ovvero l’Atto di gestione in caso di non proprietà dell’impianto di recupero anzidetto.

          Ai sensi dell’art. 89, c.10 del D.Lgs 5072016 ss.mm.ii., l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il

          requisito di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 7.1.2).


          Il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo al fatturato compilando l’apposito modello DGUE (telematicamente sul portale Https://poliservice.siaweb.it/) in tutte le sezioni richieste. In caso il modello DGUE non presenti idonei spazi per l’esplicitazione puntuale di tutti i suddetti requisiti obbligatori, questi dovranno essere dichiarati mediante il “modello all. 1 - Dichiarazioni Integrative” (cfr. paragrafo “Documentazioneamministrativa”), con le opportune integrazioni necessitate.


      2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA


        1. dichiarazione di data non anteriore a trenta giorni dal termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte rilasciata di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993, come previste all’art. 86 del Codice e dall’Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità, in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno una dichiarazione d’istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/1993.

        2. fatturato specifico complessivo realizzato nel servizio oggetto di gara realizzato nel corso degli ultimi treesercizi finanziari (2019 – 2020 – 2021) non inferiore al valore annuo previsto per l’espletamento del servizio appalto (vale a dire € 700.000,00, oltre iva);

          Il settore di attività è individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l’oggetto dell’appalto e non coincidente con esso.

          Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza del servizio oggetto della gara, che presenta aspetti connessi all’igiene e sanità pubblica e al fine di consentire la selezione di operatori economici aventi una capacità economico-finanziaria adeguata al servizio da svolgere per il territorio dei Comuni aderenti all’Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” e del Comune di Bellante.

          In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016, di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, tale requisito di cui al punto 7.2.1) e 7.2.2) dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016; per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio.

          La comprova dei requisiti 7.2.1) e 7.2.2) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione concernente il fatturato globale e del settore di attività oggetto dell’appalto. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

          In alternativa alla dichiarazione bancaria, gli operatori economici concorrenti possono presentare copia conforme all’originale della polizza assicurativa RCT-RCO in corso di validità con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona.


          Il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo al fatturato compilando l’apposito modello DGUE (telematicamente sul portale Https://poliservice.siaweb.it/) in tutte le sezioni richieste. In caso il modello DGUE non presenti idonei spazi per l’esplicitazione puntuale di tutti i suddetti requisiti obbligatori, questi dovranno essere dichiarati mediante il “modello all. 1 - Dichiarazioni Integrative” (cfr.

          paragrafo “Documentazioneamministrativa”), con le opportune integrazioni necessitate.


      3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE


        A pena di esclusione, gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:

            1. Elenco dei servizi di supporto alla raccolta dei rifiuti urbani con modalità porta a porta. In particolaretale servizio dovrà essere stato svolto nell’ultimo triennio (2019, 2020, 2021), per un periodo non inferiore a 24 mesi consecutivi, in un Comune avente una popolazione complessiva non inferiore a 10.000 (diecimila) abitanti residenti serviti con il sistema domiciliare. Per la dimostrazione del requisito dovrà essere allegata una certificazione in originale o in copia autentica rilasciata dall’Ente o dagli Enti/società; la certificazione deve contenere l’indicazione del tipo di servizio svolto, la durata, l’importo contrattuale, il buon esito ed il numero degli abitanti riferiti agli anni indicati.

            2. Possesso della certificazione di qualità della serie UNI ISO 9001 emesso da organismo abilitato.

              In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016, di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, tali requisiti di cui al punto 7.3.1) e 7.3.2), non frazionabile, dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al Raggruppamento, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016; per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio.

              Il concorrente dichiara il possesso dei suddetti requisiti obbligatori compilando l’apposito modello DGUE (telematicamente sul portale Https://poliservice.siaweb.it/) in tutte le sezioni richieste. In caso il modello DGUE non presentiidonei spazi per l’esplicitazione puntuale di tutti i suddetti requisiti obbligatori, questi dovranno essere dichiarati mediante il “modello all. 1 - Dichiarazioni Integrative” (cfr. paragrafo “Documentazione amministrativa”), con le opportune integrazioni necessitate.


      4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

        N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

        La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

        I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

        Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

        Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

      5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

    I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini sopra indicati.

    Il requisito relativo all’iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A., di cui al punto 7.1.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

    I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3 devono essere posseduti cumulativamente dal Raggruppamento RTI/consorzio/società.


  8. AVVALIMENTO

    Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente deve compilare l’apposita sezione del DGUE per ciascuna ausiliaria e allegare DGUE (e modello integrativo DGUE) a firma dell’ausiliaria che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs.50/2016 nonché i requisiti messi a disposizione del concorrente. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazionedei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

    Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

    È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

    Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.

    L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

    Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.

    Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.

    In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al competente organo della centrale unica di committenza la quale richiede, per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

    È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di

    data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

    La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.


  9. SUBAPPALTO

    Il subappalto è consentito nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

    Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta nel DGUE, le prestazioni che intende subappaltare entro il limite massimo del 50% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Non è richiesta l’indicazione nominativa dei subappaltatori.

    La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.

    Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

    La Poliservice Spa procede al pagamento diretto del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti sono effettuati in favore dell’appaltatore.

    Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, non può essere autorizzato il subappalto agli operatori economici che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.


  10. GARANZIA PROVVISORIA

    L’offerta è corredata da:

          1. una garanzia provvisoria, a corredo dell’offerta (a favore della Poliservice Spa codice fiscale e P. IVA 01404160671) di cui all’art.93, del D.lgs. n.50/2016 (come modificato dal D.lgs. n.56/2017), pari al 2% del valore stimato dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 68.500,00, salvo le riduzioni previste all’art. 93, co. 7 del Codice;

          2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, co. 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 183, co. 13 secondo periodo del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

    Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

    La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

    La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, co. 9 del Codice.

    In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

      1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;

      2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

      3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83);

      4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 1.5) prevedere espressamente:

        • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

        • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

        • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Poliservice Spa; 1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione;

      1. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Poliservice Spa;

      2. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Poliservice Spa per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

        La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta congiuntamente dal soggetto garante e dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

        • documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

        • copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. La firma digitale del legale rappresentante apposta sul file costituisce comprova del fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all’originale in proprio possesso

    In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

    L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

    In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia fidejussoria deve essere intestata a ciascuna im presa associata o almeno a quella individuata come capogruppo ma con espressa indicazione nella polizza o nella fidejussione stessa che essa copre la sottoscrizione del contratto da parte della/e mandataria/e della costituenda associazione (da individuare nominativamente).

    In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

    1. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte

      le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

    2. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

    Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

    È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

    È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

    Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.


  11. SOPRALLUOGO

    Il sopralluogo, da effettuare autonomamente a cura della ditta partecipante, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Durante il sopralluogo è obbligatoria per la presa visione del servizio in oggetto, a tale scopo dovrà essere fissato un appuntamento via e-mail al seguente indirizzo acquisti@poliservice.org entro le ore 12:00 del 20/02/2023, a fine sopralluogo la stazione appaltante Poliservice rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo.

    Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.

    In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

    In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

    In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da

    soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.

    La mancata allegazione del certificato di avvenuto sopralluogo attestante la presa visione in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. È onere dell’operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.


  12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

    I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

    In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

    In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

    In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è unico e deve essere effettuato dall’impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, il versamento è effettuato dal consorzio.

    Qualsiasi informazione in merito al versamento della contribuzione in questione potrà essere acquisita dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito internet della Autorità, al portale web: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese


  13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Le offerte, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma di e-procurement HTTPS://POLISERVICE.SIAWEB.IT/, entro e non oltre il termine del 28 FEBBRAIO ore 12.00. Oltre il predetto termine non sarà accettata alcuna offerta (anche sostitutiva o aggiuntivaad offerta precedente) atteso che il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini, e non si faràluogo a gara di miglioria.

    L'offerta predisposta tramite l'apposito percorso guidato di HTTPS://POLISERVICE.SIAWEB.IT/, sarà composta dalle seguenti n. 3 “bustetelematiche”:

    A - Documentazione amministrativa B - Offerta Tecnica

    C – Offerta Economica

  14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

    In applicazione dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di 7 (sette) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

    Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

    La stazione appaltante può richiedere tramite Https://poliservice.siaweb.it/, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”.

    Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.

    Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.

    Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.

    Si rammenta che, ai sensi dell’art.83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/16, sarà disposta l’esclusione dalla gara in tutti i casi in cui vi siano carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

  15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale Https://poliservice.siaweb.it/ denominata “Busta Documentazione” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento sulla piattaforma:

  1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

  2. Dichiarazioni integrative (mod. all. 1),

  3. Documento PASSOE,

  4. Cauzione provvisoria (di cui all'art. 93 del Codice),

  5. Ricevuta/attestazione contributo ANAC,

  6. Attestazione di avvenuto sopralluogo (mod. all. 2)

  7. Dichiarazioni ulteriori, eventuali, per i soggetti associati.7

  8. Referenza bancaria


    IMPORTANTE: tutta la documentazione richiesta ai sensi del paragrafo 15 (lettere da a) a g)), dovrà essere inserita nella BUSTA DOCUMENTAZIONE di cui alla piattaforma telematica Https://poliservice.siaweb.it/ in formato digitale e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente


    1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

      Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un’autocertificazione resa dall’impresa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.

      Il DGUE compilato direttamente sulla piattaforma Https://poliservice.siaweb.it/ è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-ti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016. La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI). Si avverte che, a seguito delle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, e D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020), fino all’adeguamento a tali modifiche da parte del MIT del modulo del DGUE (recepito a sistema), ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1.

      Nel caso la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle componenti non consentirà l’invio dell’offerta).

      [Si invitano, pertanto, gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di Https://poliservice.siaweb.it/nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico].

      Si precisa che il rappresentante legale attesta, con la sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), anche l’assenza delle cause di esclusione dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.lgs. n.50/2016 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) eventualmente presenti nell’organigramma dell’operatore economico.


      Si riportano di seguito le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell’Anac del 26/10/2016 in merito all’interpretazione relativa ai “membri del consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza”:

      “…….L’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza». Al fine di consentire l’applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di Poliservice Spa e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:

      1. sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;

      2. sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;

      3. sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).

      Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:

      1. ai membri del consiglio di Poliservice Spa cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di Poliservice Spa tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività mache per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

      2. ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di Poliservice Spa tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di Poliservice Spa monistico;

      3. ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di Poliservice Spa dualistico.

        Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di Poliservice Spa e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’ art. 6 del D. lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

        In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’ art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione…”.


    2. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

      Ciascun concorrente dovrà allegare una Dichiarazione Integrativa (modello all. 1, disponibili nella sezione “Atti di gara”), con le quale:

        1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, comma 5, lett. c- bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;

        2. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

          1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

          2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

        3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

        4. di garantire tutto il personale necessario alla gestione delle attività in affidamento, provvedendo alle necessarie integrazioni nel caso di ferie, malattia e permessi vari, altre assenze, in modo da garantire l’esecuzione del servizio;

        5. attesta di aver effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di tutti i documenti ad esso allegati, compreso il progetto base gara, comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati, e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

        6. di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di operare a proprie spese l’adeguamento del progetto posto a base di gara con le variazioni/migliorie contenute nell’Offerta Tecnica ed accettate dalla stazione appaltante;

        7. di accettare il vigente Piano Triennale anticorruzione della Poliservice Spa, adottato con Verbale di C. d’A. del 30-03-2021, scaricabile al seguente sito web: www.poliservice.org - sezione “società trasparente”;

        8. di accettare il Codice etico della Poliservice Spa, approvato dal C. d’A. con Verbale del 30-03-2021, scaricabile al seguente sito web: www.poliservice.org - sezione “società trasparente”


          Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:


        9. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del

          d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;


          Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:


        10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

          Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

        11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare

      rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

      raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

    3. PASSOE

      Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. La firma digitale del legale rappresentante costituisce comprova del fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all’originale in proprio possesso. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

    4. GARANZIA PROVVISORIA

      Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, aisensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, allegare copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.

    5. CONTRIBUTO A.N.AC.

      Attestazione del pagamento del contributo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), ai sensi dell’art.1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n.266.

    6. ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO

      Certificato rilasciato della Poliservice Spa, attestante la presa visione del territorio in cui deve essere eseguitala prestazione.

    7. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

      Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente e potranno essere rese sotto forma di allegati nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE” del portale Https://poliservice.siaweb.it/.

    8. REFERENZA BANCARIA a comprova del requisito di capacità economica e finanziaria previsto all’art. 7.2 lettera c)


Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

  1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

  3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.


  1. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

    La busta “B - ’Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una breve relazione tecnica (max 5 fogli A4) dei servizi offerti.

    La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

    All’interno della relazione dovrà essere contenuto il Progetto tecnico redatto secondo le modalità di cui all’art. 29 del Capitolato di Gara.

    L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato di Gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

    Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con stesse le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

    Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti sono vincolanti per gli offerenti, costituendo proposta contrattuale, e dovranno essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche del servizio stabilite nel Bando di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate, nonché quelle formulate in difformità a quanto richiesto dal Bando di gara; in tutti i casi così definiti, così come al concorrente che non presenti alcun elaborato, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, si potrà non tenere conto della proposta progettuale migliorativa con punteggio zero, e si farà riferimento alle modalità del servizio predisposto dalla Poliservice Spa e posto a base d’asta.

    ATTENZIONE. L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica.

  2. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

    La formulazione dell’offerta economica dovrà essere inserita nel portale telematico https://poliservice.siaweb.it/, esprimendo una percentuale di ribasso (numero massimo di decimali pari a tre) rispetto ai prezzi posti a base di gara al netto dell’IVA, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’IVA.

    La percentuale (%) di ribasso indicata da concorrente verrà applica su tutti i prezzi sui prezzi posti a base d’asta. L’operatore economico, dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione “Busta Economica” anche:


    L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dall’operatore economico concorrente singolo. In caso di operatori economici concorrenti riuniti in costituenda associazione temporanea, l’offerta economica deve essere sottoscritta congiuntamente con firma digitale da tutti gli operatori economici raggruppati.

  3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

    L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

    La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:



    PUNTEGGIO MASSIMO

    Offerta tecnica

    80

    Offerta economica

    20

    TOTALE

    100


    1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

      Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

      Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

      Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

      Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

      Nel caso un concorrente indichi più impianti di conferimento con distanze diverse, prima di procedere al conteggio dei punti, verrà effettuata una media sulla distanza degli impianti rapportata alle singole quantità conferite.

      Tabella 18.1 dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica


      Sub-criteri di valutazione

      pu nti D

      ma

      x

      punti Q

      max

      punti T

      max


      1

      Struttura aziendale, organico dell’azienda dedicato al servizio, organizzazione dell’operatore economico

      (massimo 10 punti).


      10




      2

      Modalità di svolgimento del servizio. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni in oggetto.

      Soluzioni tecnico organizzative finalizzate ad offrire una elevata garanzia di qualità di esecuzione

      (massimo 37 punti).


      35




      3)

      Incremento dei servizi offerti su pulizia e decoro urbano, su rimozione erbe spontanee

      (massimo 15 punti).


      15



      4)

      Incremento del numero complessivo delle ore per il periodo estivo (dal 15 luglio al 16 Agosto di ogni anno):

      180 quintali = 10 punti;




      10


      5)

      Attrezzature messe a disposizione:

      N. 2 Automezzi = 1 punti

      N. 3 Automezzi = 4 punti




      4

      6)

      Attrezzatura:

      N. 1 Escavatore/BobCat per il carico = 4 punti




      4

      7)

      Sistemi di gestione certificati



      2

      8)

      Ribasso percentuale (%) sul prezzo totale a

      base di gara



      20



      TOTALE PUNTEGGIO 100

      45

      35

      20

      • incremento di carico fino a n. 1 automezzo 35 quintali = 1 punti;

      • incremento di carico fino a n. 1 automezzi 60 quintali = 3 punti;

      • incremento di carico fino a n. 1 automezzi

    2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta TECNICA

      • Laddove è stabilita la lettera D per l’attribuzione del punteggio, sarà attribuito un coefficiente di valutazione K che può assumere valori da 0 a 1 con le seguenti valutazioni, previo confronto tra le offerte:

        K = 1 Migliore in assoluto (la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di innovatività nello svolgimento del servizio nettamente positivi);

        K = 0,9 Eccellente (la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta eccellenti aspetti positivi);

        K = 0,8 Ottimo (la soluzione proposta risulta adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi); K = 0,7 Buono (la soluzione proposta risulta adeguata rispetto a quanto richiesto);

        K = 0,6 Sufficiente (la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati);

        K = 0,5 Insufficiente (La soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti);

        K = 0,4 Scarso (la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto);

        K = 0,3 Privi di elementi di interessi (la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque inadeguati rispetto al servizio richiesto);

        K = 0,2 Non idoneo (trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative);

        K = 0,0 Non classificabile.


        Il punteggio dell’offerta i-esima si otterrà moltiplicando il K attribuito al punteggio massimo. P = K x (il punteggio massimo del criterio esaminato di cui alla tabella 18.1).


        La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato, facendo la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

        Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

        Quanto agli elementi 3) dove è stabilita la lettera Q si procederà all’attribuzione dei punteggi attribuendo il punteggio pieno (in valore assoluto) alle caratteristiche migliori.

        Quanto agli elementi 4), 5), 6), 7) dove è stabilita la lettera T si procederà all’attribuzione dei punteggi mediante l’applicazione della tabella di riferimento attribuendo il punteggio, automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.


    3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

      Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

      Ci = Ra/Rmax

      dove:

      Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

      Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

      Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

      Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando quest’ultima all’unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.


      18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

      La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

      Il punteggio sarà dato dalla seguente formula:


      ΣPi = Caix Pa + Pb+ Pc+ Pd

      dove

      Pi = punteggio concorrente i;

      Cai = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i;

      Pa = peso criterio di valutazione 1; Pb = peso criterio di valutazione 2; Pc = peso criterio di valutazione 5; Pd = peso criterio di valutazione 6;


      Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente e la punteggio risultante dall’offerta economica.


  4. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA


    La procedura di apertura delle offerte avverrà, ad opera del Seggio di Gara, mediante “seduta pubblica virtuale”, operando secondo il Sistema Https://poliservice.siaweb.it/ il giorno 02/03/2023 con inizio alle ore 11:00. Il funzionamento della “Seduta Virtuale” è illustrato all’interno della manualistica dedicata, contenuta nella sezione “Guide Pratiche” del portale Https://poliservice.siaweb.it/.

    Il seggio di gara istituito ad hoc, avvalendosi della piattaforma elettronica di Https://poliservice.siaweb.it/, procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi virtuali “Busta A” inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

    Successivamente procederà a:

    1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

    2. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

    3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

    4. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

    Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

  5. COMMISSIONE GIUDICATRICE

    La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

    La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida

    n. 3 del 26 ottobre 2016).

    La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Poliservice Spa trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  6. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, avvalendosi della piattaforma elettronica di Https://poliservice.siaweb.it/, procederà all’apertura, in “seduta pubblica virtuale”, delle buste

    virtuali concernenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti

    dal presente disciplinare.

    In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando gli elementi di valutazione e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

    Successivamente, in ulteriore seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

    Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

    La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

    Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

    Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

    All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23 (aggiudicazione).

    Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22 (verifica di anomalia).

    In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

    In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.


  7. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.


    Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi

    specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

    Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

    Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

    A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

    Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

    Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.


  8. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO


    La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

    Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

    Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

    Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Si precisa che qualora non risultasse possibile (per ragioni tecniche) e/o obbligatorio (in base alla normativa vigente al momento delle verifiche) procedere attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti o di parte di essi si potrà procedere anche d’ufficio secondo le procedure tradizionali.

    La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

    A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

    L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

    In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia

    provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

    La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

    Successivamente, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura telematica, l’impresa aggiudicataria dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, quanto segue:

    1. la garanzia fidejussoria definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

    2. copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

    3. ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta per la stipulazione del contratto.


      In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita, oltre quanto previsto ai commi precedenti, l'impresa qualificata capogruppo deve produrre:

    4. mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni in precedenza indicate;

    5. procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni previste.

    Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).

    La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. L’operatore economico aggiudicatario deve presentarsi per la firma del contratto, il giorno che verrà fissato con apposito invito, pena la decadenza dell'appalto, fatta salva l'azione in danno.

    L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

    Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

    Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

    Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.

    Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

    Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.


  9. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

    Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

    A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato, oggetto di salvaguardia è riportato nella “SCHEDA PERSONALE” contenuta nel “Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per la Poliservice Spa”.


  10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.


Data di spedizione del bando alla GUCE: 24/02/2023. Nereto, li, 24 Febbraio 2023


Il Direttore Generale

Il Responsabile del Procedimento F.to Gabriele Ceci