64015 Nereto (TE) - Piazza G. Marconi,10
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DISCIPLINARE DI GARA |
GARA TELEMATICA SULLAPIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT HT TPS://POLISERVICE.SIAWEB.IT/ |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL D.LGS. N.50/2016 |
APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - ASSISTENZA AL CARICO E MOVIMENTAZIONE RIFIUTI URBANI -ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO COMUNALE MANUALE - PULIZIA AREE VERDI – RIMOZIONE ERBE SPONTANEE. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 12:00 del 28 Febbraio 2023 |
CIG: 96199276E4 |
Con Verbale di Consiglio di amministrazione del 16-01-2023 Poliservice Spa ha provveduto ad indire la gara d’appalto, approvando i relativi atti di gara, per l’affidamento del Servizio in oggetto, stabilendo, tra l’altro, di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)
Il luogo di svolgimento del servizio sono i territori dei Comuni aderenti dell’Unione di Comuni “Città territorio Val Vibrata” con sede legale in Sant’Omero (TE).
La Stazione Appaltante della presente procedura è Poliservice Spa – P.zza G. Marconi n. 10– C.A.P. 64015
– Nereto (TE). Sito internet: www.poliservice.org .
Poliservice Spa è la società aggiudicatrice per la quale viene indetta la presente procedura ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dr. Gabriele Ceci, direttore generale della Poliservice Spa e-mail: direttore@poliservice.org .
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza la piattaforma di e-procurement della società “Software Consulting S.r.l,””, alla quale è possibile accedere dall’indirizzo Internet: https://poliservice.siaweb.it/
Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma,
occorre far riferimento alle Guide, Manuali, FAQ, Help desk ed ogni altro materiale messo a disposizione sul sito internet anzidetto.
DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Bando di gara;
Disciplinare di gara;
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale;
La documentazione di gara è disponibile, per l’accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla pagina web del portale ttps://poliservice.siaweb.it/ dedicata alla presente procedura, alla sezione “HOME”, nonché sul sito istituzionale della Poliservice Spa sezione “SOCIETA’ TRASPARENTE - Bandi di gara e contratti – Bandi di gara Attivi”.
CHIARIMENTI
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale https://poliservice.siaweb.it/ utilizzando l’apposita funzione presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Febbraio 2023
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Non saranno prese in considerazione e quindi non avranno riscontro le richieste di chiarimenti non conformi ai suddetti termini e modalità di inoltro e il sistema non consentirà l’invio di richieste di chiarimenti oltre i termini stabiliti.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale https://poliservice.siaweb.it/ entro il 20/02/2023 e saranno accessibili all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto.
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e-mail del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici inerenti alla presente procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite la piattaforma telematica https://poliservice.siaweb.it/. Quest’ultima trasmetterà apposito “avviso” all’indirizzo di posta elettronica dell’operatore economico da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma.
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione - saranno comunicate agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso). Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all’indirizzo e-maildel legale rappresentante, così come risultante dai dati presenti sul Portale.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
L’appalto ha per oggetto il servizio di supporto alla gestione dei rifiuti urbani - assistenza al carico e movimentazione rifiuti urbani -attività di spazzamento comunale manuale - pulizia aree verdi – rimozione erbe spontanee.
L’Appalto è costituito da un unico lotto poiché il carattere dell’unitarietà è imposto dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazioni materiali e giuridiche dei luoghi entro cui operare. Inoltre, l’accorpamento in un solo lotto è legato all’esigenza di coordinare le varie attività oggetto dell’appalto unitario, assicurandone la corretta esecuzione, una più efficace fruizione del complesso delle attività in cui si articola l’appalto e di realizzare conseguenti risparmi di spesa, attraverso una gestione globale del servizio. Infatti, con riguardo specifico a quest’ultimo aspetto, l’esigenza di assicurare la razionalizzazione ed il contenimento dei costi, appare ragionevolmente perseguibile solo attraverso le economie di scala derivanti da una necessaria aggregazione e centralizzazione dell’appalto in un lotto unico.
n. | Descrizione servizi LOTTO 1 | CPV | Importo, al nettodi IVA |
1 | Importo complessivo | Euro 3.425.000,00 (oltre IVA) | |
2 | Oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso | Euro 40.000,00 (oltre IVA) |
L’importo complessivo presunto del servizio oggetto di gara ai fini del solo calcolo è di € 3.425.000/00 oltre IVA come di legge, di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 40.000,00 non soggetti a ribasso;
Il prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso sono:
di Euro 685.000,00 (oltre IVA) annui per il periodo di durata contrattuale, di cui oneri annuali per la sicurezza da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso pari ad Euro 8.000,00.
La Poliservice Spa, ai sensi dell’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto e con riferimento all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di esercitare l’opzione della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, pari a Euro 342.500,00 (oltre IVA).
Pertanto, ai soli fini ed ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo massimo stimato dell’appalto posto a base di gara, comprensivo della proroga tecnica dei servizi per un periodo massimo di mesi 6, è pari a Euro 3.425.000,00 (oltre IVA), di cui Euro 40.000,00 per costi di manodopera soggetti a ribasso,
Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato sulla base del numero dei carichi effettuati.
L’importo a base di gara è stato calcolato in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel “Capitolato di gara”. L’importo posto a base gara è comprensivo delle forniture delle attrezzature e dei materiali di consumo per l’esecuzione di tutti i servizi.
DURATA
La durata dell’appalto è di mesi 60 (sessanta), decorrenti dalla data di avvio del servizio previsto, al massimo entro 30 giorni dalla stipula del contratto, salvo l’eventuale subentro del gestore unitario individuato dal competente AGIR (Ambito regione Abruzzo) o dalla competente Sub-ambito. In tal caso è prevista, da parte della Poliservice Spa, la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l’appaltatore individuato con la presente procedura di gara.
Si sottolinea che, come consentito dall’articolo 8 della Legge 120/2020, è sempre autorizzata “l’esecuzione del contratto in via d’urgenza”, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 e degli altri requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nonché, quindi, prima della stipula del contratto.
OPZIONI E RINNOVI
Qualsiasi variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati non può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore, ma deve essere preventivamente autorizzata dalla Stazione appaltante, nel rispetto e nei
limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione della Stazione Appaltante, comporta che in nessun caso l’Appaltatore potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi medesimi.
Nel contratto di appalto sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa, ai sensi della quale il servizio se cesserà prima della scadenza ivi pattuita il medesimo contratto si riterrà automaticamente risolto di diritto a partire dall’effettivo avvio della gestione dei servizi in oggetto in via unificata dall’AGIR (Autorità d’Ambito Regionale Abruzzo), all’interno del quale sono compresi i territori dei Comuni aderenti all’Unione di Comuni “Città territorio Val Vibrata” con sede legale in Sant’Omero(TE) e il Comune di Bellante (TE), senza che l’aggiudicatario abbia diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun compenso, indennizzo, risarcimento o a qualsiasi attribuzione comunque denominata per il periodo di tempo residuale in cui i servizi non saranno svolti.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora
in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Tutti i requisiti richiesti generali, speciali, di idoneità, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale devo essere posseduti dal partecipante al momento della presentazione dell’offerta a pena esclusione.
La stazione appaltante Poliservice si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario di iscriversi (qualora non lo fosse e la stazione appaltante lo ritenesse necessario) nell’elenco dei fornitori,prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
REQUISITI DI IDONEITÀ
categoria 1: servizio di spazzamento comunale [art. 8, comma 1, lett. a), del DM 120/2014], classe e): popolazione inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. e), del DM 120/2014] o classe superiore, con abilitazione ai seguenti specifici servizi:
In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016, di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, tale requisito di cui al punto 7.1.1), non frazionabile, dovrà essere posseduto da tutti i partecipanti al Raggruppamento mentre il requisito di cui al punto 7.1.2) dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016; per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio. Tutti i partecipanti dovranno possedere il requisito di cui al punto 7.1.1).
Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti o diversamente allegare alla domanda di partecipazione l’Atto autorizzativo all’esercizio dell’Impianto di recupero delle frazioni di rifiuti non pericolosi in caso di proprietà dello stesso, ovvero l’Atto di gestione in caso di non proprietà dell’impianto di recupero anzidetto.
Il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo al fatturato compilando l’apposito modello DGUE (telematicamente sul portale Https://poliservice.siaweb.it/) in tutte le sezioni richieste. In caso il modello DGUE non presenti idonei spazi per l’esplicitazione puntuale di tutti i suddetti requisiti obbligatori, questi dovranno essere dichiarati mediante il “modello all. 1 - Dichiarazioni Integrative” (cfr. paragrafo “Documentazioneamministrativa”), con le opportune integrazioni necessitate.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Il settore di attività è individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l’oggetto dell’appalto e non coincidente con esso.
Tale requisito è richiesto in considerazione della rilevanza del servizio oggetto della gara, che presenta aspetti connessi all’igiene e sanità pubblica e al fine di consentire la selezione di operatori economici aventi una capacità economico-finanziaria adeguata al servizio da svolgere per il territorio dei Comuni aderenti all’Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” e del Comune di Bellante.
In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016, di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, tale requisito di cui al punto 7.2.1) e 7.2.2) dovrà essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016; per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio.
La comprova dei requisiti 7.2.1) e 7.2.2) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante dichiarazione concernente il fatturato globale e del settore di attività oggetto dell’appalto. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
In alternativa alla dichiarazione bancaria, gli operatori economici concorrenti possono presentare copia conforme all’originale della polizza assicurativa RCT-RCO in corso di validità con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona.
Il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo al fatturato compilando l’apposito modello DGUE (telematicamente sul portale Https://poliservice.siaweb.it/) in tutte le sezioni richieste. In caso il modello DGUE non presenti idonei spazi per l’esplicitazione puntuale di tutti i suddetti requisiti obbligatori, questi dovranno essere dichiarati mediante il “modello all. 1 - Dichiarazioni Integrative” (cfr.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
A pena di esclusione, gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica:
In caso di raggruppamento, Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016, di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, tali requisiti di cui al punto 7.3.1) e 7.3.2), non frazionabile, dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti al Raggruppamento, nel rispetto dell’art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016; per i consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i suddetti requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio.
Il concorrente dichiara il possesso dei suddetti requisiti obbligatori compilando l’apposito modello DGUE (telematicamente sul portale Https://poliservice.siaweb.it/) in tutte le sezioni richieste. In caso il modello DGUE non presentiidonei spazi per l’esplicitazione puntuale di tutti i suddetti requisiti obbligatori, questi dovranno essere dichiarati mediante il “modello all. 1 - Dichiarazioni Integrative” (cfr. paragrafo “Documentazione amministrativa”), con le opportune integrazioni necessitate.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Il concorrente deve compilare l’apposita sezione del DGUE per ciascuna ausiliaria e allegare DGUE (e modello integrativo DGUE) a firma dell’ausiliaria che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs.50/2016 nonché i requisiti messi a disposizione del concorrente. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazionedei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al competente organo della centrale unica di committenza la quale richiede, per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Il subappalto è consentito nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta nel DGUE, le prestazioni che intende subappaltare entro il limite massimo del 50% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Non è richiesta l’indicazione nominativa dei subappaltatori.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016.
La Poliservice Spa procede al pagamento diretto del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti sono effettuati in favore dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, non può essere autorizzato il subappalto agli operatori economici che abbiano partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
L’offerta è corredata da:
Ai sensi dell’art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 co. 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, co. 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o anche mediante fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, co. 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 1.5) prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Poliservice Spa; 1.6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 1.7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Poliservice Spa;
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Poliservice Spa per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la garanzia fidejussoria deve essere intestata a ciascuna im presa associata o almeno a quella individuata come capogruppo ma con espressa indicazione nella polizza o nella fidejussione stessa che essa copre la sottoscrizione del contratto da parte della/e mandataria/e della costituenda associazione (da individuare nominativamente).
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o costituendo il versamento è unico e deve essere effettuato dall’impresa mandataria-capogruppo. In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, il versamento è effettuato dal consorzio.
Qualsiasi informazione in merito al versamento della contribuzione in questione potrà essere acquisita dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito internet della Autorità, al portale web: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese
L'offerta predisposta tramite l'apposito percorso guidato di HTTPS://POLISERVICE.SIAWEB.IT/, sarà composta dalle seguenti n. 3 “bustetelematiche”:
In applicazione dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine di 7 (sette) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La stazione appaltante può richiedere tramite Https://poliservice.siaweb.it/, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in sede di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”.
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.
Si rammenta che, ai sensi dell’art.83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/16, sarà disposta l’esclusione dalla gara in tutti i casi in cui vi siano carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale Https://poliservice.siaweb.it/ denominata “Busta Documentazione” la documentazione di seguito indicata, in formato elettronico, cliccando sul pulsante ‘Allegato’ e caricando il documento sulla piattaforma:
IMPORTANTE: tutta la documentazione richiesta ai sensi del paragrafo 15 (lettere da a) a g)), dovrà essere inserita nella BUSTA DOCUMENTAZIONE di cui alla piattaforma telematica Https://poliservice.siaweb.it/ in formato digitale e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto concorrente
Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un’autocertificazione resa dall’impresa, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.
Il DGUE compilato direttamente sulla piattaforma Https://poliservice.siaweb.it/ è reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-ti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016. La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI). Si avverte che, a seguito delle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, e D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020), fino all’adeguamento a tali modifiche da parte del MIT del modulo del DGUE (recepito a sistema), ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1.
Nel caso la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle componenti non consentirà l’invio dell’offerta).
[Si invitano, pertanto, gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili sul portale di Https://poliservice.siaweb.it/nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE elettronico].
Si riportano di seguito le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell’Anac del 26/10/2016 in merito all’interpretazione relativa ai “membri del consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza”:
“…….L’ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un «consiglio di direzione» o un «consiglio di vigilanza». Al fine di consentire l’applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute devono essere interpretate avendo a riferimento i sistemi di Poliservice Spa e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente:
sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”;
sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”;
sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.).
Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, comma 1, del Codice deve essere verificata in capo:
ai membri del consiglio di Poliservice Spa cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di Poliservice Spa tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività mache per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di Poliservice Spa tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di Poliservice Spa monistico;
ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di Poliservice Spa dualistico.
Inoltre, il requisito in esame deve essere verificato in capo ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di Poliservice Spa e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’ art. 6 del D. lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all’ art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione…”.
Ciascun concorrente dovrà allegare una Dichiarazione Integrativa (modello all. 1, disponibili nella sezione “Atti di gara”), con le quale:
Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, comma 5, lett. c- bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
di garantire tutto il personale necessario alla gestione delle attività in affidamento, provvedendo alle necessarie integrazioni nel caso di ferie, malattia e permessi vari, altre assenze, in modo da garantire l’esecuzione del servizio;
attesta di aver effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di tutti i documenti ad esso allegati, compreso il progetto base gara, comprensivo di tutti i suoi elaborati ed allegati, e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione dell’appalto, di operare a proprie spese l’adeguamento del progetto posto a base di gara con le variazioni/migliorie contenute nell’Offerta Tecnica ed accettate dalla stazione appaltante;
di accettare il vigente Piano Triennale anticorruzione della Poliservice Spa, adottato con Verbale di C. d’A. del 30-03-2021, scaricabile al seguente sito web: www.poliservice.org - sezione “società trasparente”;
di accettare il Codice etico della Poliservice Spa, approvato dal C. d’A. con Verbale del 30-03-2021, scaricabile al seguente sito web: www.poliservice.org - sezione “società trasparente”
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria. La firma digitale del legale rappresentante costituisce comprova del fatto che la copia digitale prodotta sia conforme all’originale in proprio possesso. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.93, comma 8 del Codice. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, aisensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, allegare copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
Attestazione del pagamento del contributo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), ai sensi dell’art.1, comma 67, della Legge 23/12/2005, n.266.
Certificato rilasciato della Poliservice Spa, attestante la presa visione del territorio in cui deve essere eseguitala prestazione.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente e potranno essere rese sotto forma di allegati nella “BUSTA DOCUMENTAZIONE” del portale Https://poliservice.siaweb.it/.
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
dichiarazione attestante:
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
La busta “B - ’Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, una breve relazione tecnica (max 5 fogli A4) dei servizi offerti.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato di Gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con stesse le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Le offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti sono vincolanti per gli offerenti, costituendo proposta contrattuale, e dovranno essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche del servizio stabilite nel Bando di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate, nonché quelle formulate in difformità a quanto richiesto dal Bando di gara; in tutti i casi così definiti, così come al concorrente che non presenti alcun elaborato, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, si potrà non tenere conto della proposta progettuale migliorativa con punteggio zero, e si farà riferimento alle modalità del servizio predisposto dalla Poliservice Spa e posto a base d’asta.
ATTENZIONE. L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica.
La formulazione dell’offerta economica dovrà essere inserita nel portale telematico https://poliservice.siaweb.it/, esprimendo una percentuale di ribasso (numero massimo di decimali pari a tre) rispetto ai prezzi posti a base di gara al netto dell’IVA, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell’IVA.
La percentuale (%) di ribasso indicata da concorrente verrà applica su tutti i prezzi sui prezzi posti a base d’asta. L’operatore economico, dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione “Busta Economica” anche:
l’indicazione in euro dei costi aziendali della sicurezza nel campo denominato “Costi sicurezza”;
l’indicazione in euro dei costi della manodopera nel campo denominato “Costi manodopera”;
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Nel caso un concorrente indichi più impianti di conferimento con distanze diverse, prima di procedere al conteggio dei punti, verrà effettuata una media sulla distanza degli impianti rapportata alle singole quantità conferite.
Tabella 18.1 dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | Sub-criteri di valutazione | pu nti D ma x | punti Q max | punti T max |
1 | Struttura aziendale, organico dell’azienda dedicato al servizio, organizzazione dell’operatore economico (massimo 10 punti). | 10 | ||
2 | Modalità di svolgimento del servizio. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni in oggetto. Soluzioni tecnico organizzative finalizzate ad offrire una elevata garanzia di qualità di esecuzione (massimo 37 punti). | 35 | ||
3) | Incremento dei servizi offerti su pulizia e decoro urbano, su rimozione erbe spontanee (massimo 15 punti). | 15 | ||
4) | Incremento del numero complessivo delle ore per il periodo estivo (dal 15 luglio al 16 Agosto di ogni anno): 180 quintali = 10 punti; | 10 | ||
5) | Attrezzature messe a disposizione: N. 2 Automezzi = 1 punti N. 3 Automezzi = 4 punti | 4 | ||
6) | Attrezzatura: N. 1 Escavatore/BobCat per il carico = 4 punti | 4 | ||
7) | Sistemi di gestione certificati | 2 | ||
8) | Ribasso percentuale (%) sul prezzo totale a base di gara | 20 | ||
TOTALE PUNTEGGIO 100 | 45 | 35 | 20 |
incremento di carico fino a n. 1 automezzo 35 quintali = 1 punti;
incremento di carico fino a n. 1 automezzi 60 quintali = 3 punti;
incremento di carico fino a n. 1 automezzi
Laddove è stabilita la lettera D per l’attribuzione del punteggio, sarà attribuito un coefficiente di valutazione K che può assumere valori da 0 a 1 con le seguenti valutazioni, previo confronto tra le offerte:
K = 1 Migliore in assoluto (la soluzione proposta risulta completamente adeguata e presenta aspetti di innovatività nello svolgimento del servizio nettamente positivi);
K = 0,9 Eccellente (la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta eccellenti aspetti positivi);
K = 0,8 Ottimo (la soluzione proposta risulta adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi); K = 0,7 Buono (la soluzione proposta risulta adeguata rispetto a quanto richiesto);
K = 0,6 Sufficiente (la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata, presenta aspetti positivamente apprezzati);
K = 0,5 Insufficiente (La soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti);
K = 0,4 Scarso (la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto al servizio richiesto);
K = 0,3 Privi di elementi di interessi (la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque inadeguati rispetto al servizio richiesto);
K = 0,2 Non idoneo (trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza con le aspettative);
K = 0,0 Non classificabile.
Il punteggio dell’offerta i-esima si otterrà moltiplicando il K attribuito al punteggio massimo. P = K x (il punteggio massimo del criterio esaminato di cui alla tabella 18.1).
La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato, facendo la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Quanto agli elementi 3) dove è stabilita la lettera Q si procederà all’attribuzione dei punteggi attribuendo il punteggio pieno (in valore assoluto) alle caratteristiche migliori.
Quanto agli elementi 4), 5), 6), 7) dove è stabilita la lettera T si procederà all’attribuzione dei punteggi mediante l’applicazione della tabella di riferimento attribuendo il punteggio, automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale arrotondando quest’ultima all’unità superiore ove la terza sia maggiore o uguale a cinque.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio sarà dato dalla seguente formula:
ΣPi = Caix Pa + Pb+ Pc+ Pd
dove
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente e la punteggio risultante dall’offerta economica.
La procedura di apertura delle offerte avverrà, ad opera del Seggio di Gara, mediante “seduta pubblica virtuale”, operando secondo il Sistema Https://poliservice.siaweb.it/ il giorno 02/03/2023 con inizio alle ore 11:00. Il funzionamento della “Seduta Virtuale” è illustrato all’interno della manualistica dedicata, contenuta nella sezione “Guide Pratiche” del portale Https://poliservice.siaweb.it/.
Il seggio di gara istituito ad hoc, avvalendosi della piattaforma elettronica di Https://poliservice.siaweb.it/, procederà, nella prima seduta, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi virtuali “Busta A” inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente procederà a:
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Poliservice Spa trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
virtuali concernenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti richiesti
dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando gli elementi di valutazione e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in ulteriore seduta pubblica virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23 (aggiudicazione).
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22 (verifica di anomalia).
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Successivamente, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura telematica, l’impresa aggiudicataria dovrà produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla aggiudicazione, quanto segue:
copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
ogni altra documentazione la cui presentazione è prescritta per la stipulazione del contratto.
In caso di associazione temporanea di imprese non ancora costituita, oltre quanto previsto ai commi precedenti, l'impresa qualificata capogruppo deve produrre:
mandato conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata da Notaio, esclusivamente e specificatamente per l'appalto in oggetto, contenente tutte le indicazioni in precedenza indicate;
procura relativa al mandato di cui al precedente punto, conferita con atto pubblico a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo, contenente tutte le necessarie indicazioni previste.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato, oggetto di salvaguardia è riportato nella “SCHEDA PERSONALE” contenuta nel “Piano industriale dei servizi di raccolta e spazzamento e altri complementari per la Poliservice Spa”.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”), esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 24/02/2023. Nereto, li, 24 Febbraio 2023
Il Direttore Generale
Il Responsabile del Procedimento F.to Gabriele Ceci